Il Tribunale di Perugia, con l’ordinanza del 7 febbraio 2024, ha fornito una nuova lettura, destinata a fare giurisprudenza, riguardo all’istituto della Messa alla Prova.

L’istituto della Messa alla Prova, disciplinato agli artt. 168 bis e segg. del Codice penale e dagli art.464 bis e segg. del Codice di procedura penale, prevede la possibilità per l’imputato di richiedere la sospensione del procedimento mediante la prestazione di lavori di pubblica utilità, di azioni volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato o, ove possibile, del risarcimento del danno. L’esito positivo della messa alla prova, con il rispetto di tutte le prescrizioni impartite, determina l’estinzione del reato.

Al riguardo, Paola Giovannelli, membro del CTS di Studio Eidos, nonché Magistrato onorario del tribunale di Pisa, afferma: “La nuova lettura fornita dal Tribunale di Perugia è destinata a fare giurisprudenza. Per la prima volta l’ammissibilità della messa alla prova a favore delle persone giuridiche per responsabilità inerenti ad illeciti amministrativi dipendenti da reato, regolamentato dal D. Lgs 231/2001, è stata accolta positivamente”.

È, quindi, sorto un contrasto giurisprudenziale inerente all’ammissibilità della messa alla prova a favore delle persone giuridiche. Infatti, in passato, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 14840/2023, avevano concluso per la non ammissibilità dell’istituto a favore degli enti.
Al contrario, il Tribunale di Perugia, con l’ordinanza del 7 febbraio 2024, asserendo che il problema dell’incompatibilità delle norme, a causa della diversità persona fisica/persona giuridica, sia solo illusorio. L’ente, infatti, può prestare condotte finalizzate all’eliminazione delle conseguenze dannose derivanti dal reato (si pensi, ad esempio, all’adozione di un idoneo modello organizzativo e di gestione ex art. 6 Dlvo 231/01 e alla nomina di un ODV), così come può provvedere al risarcimento del danno.
Stesse conclusioni vengono rassegnate per la prestazione di attività socialmente utili come, nel caso trattato nell’ordinanza in oggetto, il finanziamento di un corso di formazione a favore di 100 studenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.